Il nostro ufficio tecnico e di progettazione è in grado di redigere rapidamente e in modo professionale tutta la documentazione sia progettuale, con progetti in 3D, sia con la documentazione necessaria per iniziare il cantiere: POS (Piano Operativo di Sicurezza), PiMUS (Piano di montaggio, uso, smontaggio di ponteggi metallici fissi), relazione di calcolo e disegno esecutivo.”
L’esperienza è un fattore che fa davvero la differenza nella nostra azienda, e i ponteggi sospesi sono strutture che vengono ancorate allo stabile e, pertanto, devono essere progettate e montate con grande attenzione, seguendo attentamente tutte le più recenti normative nel settore della sicurezza sul lavoro: è fondamentale scegliere con cura aziende di comprovata esperienza che possano garantire sempre e solo la massima professionalità e qualità nella scelta dei materiali.
POS E PIMUS PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI
Il POS, acronimo che sta ad indicare il Piano operativo di sicurezza si occupa della valutazione di tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, così come definito nell’art. 89, c.1, lett. h) del D.Lgs. 81/08 e smi: “piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV”.
Il PIMUS invece è il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio ed è un documento che si occupa della realizzazione della struttura del ponteggio evidenziando le fasi di costruzione.
È quindi un documento che, a partire da quelli già esistenti (libretto del fabbricante, disegno esecutivo, libretto) completa le informazioni sull’opera provvisionale da impiegare in relazione al contesto particolare (ad esempio le caratteristiche dei vincoli di appoggio, di ancoraggio, lo stoccaggio degli elementi ecc.).
PI.M.U.S: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI
Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio: PI.M.U.S, è un documento che deve essere predisposto, prima dell’installazione del ponteggio, dalla ditta installatrice.
La pubblicazione Inail indica che il PI.M.U.S. è un “documento operativo che occorre realizzare per ogni lavoro nel quale è presente un ponteggio”.
Rappresenta in particolare “il riferimento costante per il personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio, al fine di garantire:
– la sicurezza durante l’attività;
– la sicurezza di chi, non addetto al montaggio, potrebbe trovarsi coinvolto durante le citate operazioni quali: altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione”.
Redazione del PI.M.U.S.
QUANDO È NECESSARIO REDIGERE IL PI.M.U.S.
Come specifica l’INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro): “Occorre redigere il PI.M.U.S. per:
un ponteggio metallico fisso, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto;
un impalcato o un’altra opera provvisionale costruita con elementi di ponteggi metallici fissi”;
QUANDO NON È NECESSARIO REDIGERE IL PI.M.U.S.
Non occorre redigere il PI.M.U.S.:
“Per opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali ponti su ruote (trabattelli), ponti su cavalletti, parapetti, ecc.» (INAIL, la progettazione della sicurezza nel cantiere, 2015)”.
Quali sono i contenuti del PI.M.U.S.?
I contenuti minimi sono quelli previsti dall’allegato XXII del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e cioè:
1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
5.1. Generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell’articolo 132,
5.2. Sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,
5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, ai sensi del comma 1, lettera g) dell’articolo 132, invece delle indicazioni di cui al precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente di cui al comma 1 dell’articolo 136;
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”);
7.1. Planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.;
7.2. Modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.);
7.3. Modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.;
7.4. Descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio;
7.5. Descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso;
7.6. Misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all’articolo 117,
7.7. Tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi;
7. 8. Misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori;
7. 9. Misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso
CHI PUÒ INSTALLARE UN PONTEGGIO?
Per poter installare un ponteggio, è necessario che una ditta possieda almeno n° 3 addetti (2 addetti al montaggio ed un preposto al montaggio) in possesso della formazione abilitante obbligatoria della durata di 28 ore, da rinnovare con ulteriori 4 ore ogni 4 anni (i contenuti della formazione sono stabiliti dall’allegato XXI del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.).
CHI VERIFICA IL PIMUS?
La verifica del PIMUS, spetta inizialmente al Committente o al Responsabile dei Lavori (se nominato), in quanto ciò consente di verificare l’idoneità tecnico-professionale della ditta coinvolta e cioè la capacità ed il possesso dei requisiti della ditta selezionata in relazione ai lavori da eseguire.
In un secondo momento, invece, è il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, che verifica la congruità del PIMUS presentato, in relazione ai lavori da eseguire.
SANZIONE PER LA MANCATA O INCOMPLETA REDAZIONE DEL PIMUS
Il responsabile per la mancata o incompleta redazione del PIMUS è il Datore di Lavoro, il quale è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro (art. 159, co. 2, lett. b) d.lgs n. 81/2008).
La mancanza in cantiere del documento è sanzionata, invece, con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro (art. 159, co. 2, lett. c) d.lgs n. 81/2008).
Si tratta di sanzioni che colpiscono il datore di lavoro, in quanto titolare dell’obbligo di redigere (o far redigere) il documento in esame.