INSTALLAZIONE DEI PONTEGGI IN CONDOMINIO: COME SUDDIVIDERE I COSTI?

Per la manutenzione o un’opera di restauro della parte esterna di un’abitazione, il singolo può operare in autonomia rivolgendosi alla ditta che eseguirà i lavori. Quando si parla di condomini c’è la necessità di condividere le scelte e i costi per la tipologia di intervento che si andrà ad effettuare. In questo articolo approfondiremo le regole da seguire per l’ottimale svolgimento dei lavori delineandone la suddivisione dei costi tra i condomini

Il ponteggi o impalcature sono delle strutture reticolari che vengono installate a ridosso delle facciate degli edifici per operare sulle superfici. In edilizia i ponteggi vengono utilizzati prevalentemente per la ristrutturazione e la manutenzione delle abitazioni, che siano case o condomini. Tsa Ponteggi lavora osservando le regole e aggiornandosi costantemente sulle normative vigenti, in riferimento alle quali è necessario far sempre fede per non commettere errori, ma soprattutto onde evitare i rischi nell’ambito lavorativo. 

Attraverso queste strutture gli addetti ai lavori possono raggiungere determinate altezze lavorando in sicurezza, priorità dei professionisti nel campo edile. Per approfondire l’argomento puoi consultare l’articolo  “Coordinamento per la sicurezza nel cantiere: nove cose da evitare” propone un piccolo vademecum delle procedure da seguire.

Per consentire l’operatività senza rischi e per assicurare il minimo disagio ai residenti nella struttura, è necessario seguire delle regole precise previste dalla legge. In questo articolo approfondiremo le pratiche che devono essere osservate per una corretta installazione senza rischi e contenziosi.   

REGOLE PER L’INSTALLAZIONE DEI PONTEGGI IN CONDOMINIO

L’installazione di queste strutture per il restauro e la manutenzione delle facciate esterne degli edifici è soggetta ad una serie di regole dettate in relazione al loro utilizzo.

In primo luogo è fondamentale prestare attenzione alle regole inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008); alle regole afferenti alla la sicurezza con riferimento agli usi impropri da parte di terzi facendo in modo che possano essere evitati ( come per esempio furti agevolati dalla presenza dei ponteggi); alle norme riguardanti l’installazione in spazi condominiali ovvero privati; infine le regole relative all’assolvimento delle tasse comunali dovute in ragione dell’eventuale occupazione di suolo pubblico o ad esso equiparabile.

LA DIVISIONE DELLE SPESE TRA I CONDOMINI

Delineate le regole da seguire per l’installazione delle impalcature all’esterno dei condomini per il rifacimento delle facciate o per le opere di manutenzione, addentriamoci nella parte attiva che riguarda i residenti dell’edificio: la gestione e condivisione dei costi per la realizzazione dell’opera.

Per consuetudine, un lavoro svolto per decisione presa all’unanimità dai condomini, le spese vanno condivise in ragione del prezzo dell’appalto. Ma in base a cosa si determina il criterio di suddivisione della spesa? Partecipano tutti i condòmini? Se sì, in che misura? Possono esserci anche delle eccezioni in merito alla scelta?

Salvo rari casi di diverso accordo tra tutti i condòmini, il riparto del costo è determinato dalla ragione dell’uso dei ponteggi e le spese per l’installazione dei ponteggi è sostenuta da tutti i condòmini interessati sulla base dei millesimi di proprietà (art. 1123, primo comma, c.c.).

In base a cosa scelgono i condòmini? In base all’utilità che traggono dai lavori. Come anticipato, solitamente i lavori vengono avviati a seguito di una decisione condivisa da tutti i residenti: la manutenzione della facciata giova a tutti, anche a quelli che su quella specifica facciata non hanno finestre. Risanare il condominio avvalora la qualità della vita dei residenti e quella dell’immobile.

IN CASO CONTRARIO?

Se il ponteggio serve per la manutenzione di una sola parte dell’edificio autonoma dalle altre, la spesa andrà ripartita solamente tra i condòmini che ne traggono utilità (art. 1123, terzo comma, c.c.).

E’ bene sottolineare che ai sensi dell’art. 843 c.c., il proprietario di un fondo è tenuto a dare accesso ai vicini che debbano compiere lavori di manutenzione della loro proprietà, sempre che ne venga riconosciuta la necessità.

Ponteggi in condominio: installazione su proprietà privata e su suolo pubblico

Per lo svolgimento dei lavori dell’intero edificio e l’installazione dei ponteggi su proprietà privata di uno dei condòmini, il condominio può domandare ed ottenere accesso al fondo dei condòmino interessato. Lo stesso vale per una proprietà confinante, al fine dell’esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui non si trovi un accordo tra le parti, spetterà ad un giudice decidere come, quando e a che prezzo possano essere poggiati i ponteggi.

Nel caso di installazione delle impalcature sul suolo pubblico, i condòmini interessati allo svolgimento dei lavori devono scontare il pagamento della tassa TOSAP, l’imposta per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In alcuni casi, è la ditta stessa ad occuparsi del disbrigo della pratica e del relativo pagamento della somma richiesta dal comune.

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