LA SICUREZZA NEL MONTAGGIO DI PONTEGGI PROFESSIONALI IN QUOTA
Per lavori in quota si intendono le attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile.
Questa modalità di lavoro espone l’operatore ad un alto rischio di caduta dall’alto e quindi ad incidenti anche mortali.
Per noi della Tecno System Appalti, gli ambienti di lavoro che devono prestare particolare attenzione al rispetto delle norme e alla prevenzione dei fattori di rischi sono i cantieri temporali e mobili, in cui purtroppo la percentuale di infortuni è particolarmente alta.
Nel 2017 è stato pubblicato “Il sistema di sorveglianza Infor.MO degli infortuni mortali e gravi: “Schede informative“, a cura di Inail.
Questa pubblicazione comprende varie schede di approfondimento, tra cui quella relativa agli incidenti sul lavoro in quota, in cui emerge che le quote degli infortuni per le cadute dall’alto, con una percentuale pari al 33,1% che in edilizia arriva fino al 55%.
Nel periodo di studio 2008/2012, su un totale di 535 casi, emerge che il settore maggiormente colpito è quello delle costruzioni, con il 65% degli infortuni.
In particolare, il luogo in cui si verificano più frequentemente le cadute sono i cantieri, con 52,4% degli incidenti.
In dettaglio, il 30,8% degli infortuni cade da tetti o coperture, il 23,9 % da attrezzature per lavori in quota (es. scale portatili, trabattelli, ponteggi, ecc.)
LAVORI IN QUOTA: NORMATIVA E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
La normativa di riferimento per i lavori in quota è il Titolo IV capo II del D.Lgs 81/08, che disciplina valutazione dei rischi e misure di prevenzione da attuare.
Nello specifico, l’art.111 del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro stabilisce quali sono gli obblighi per il datore di lavoro. Egli deve scegliere le attrezzature più idonee per garantire condizioni di lavoro sicure, in conformità a due macro-criteri:
– dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
– il tipo di attrezzatura di lavoro deve essere adatta alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
Egli, inoltre, è tenuto a:
– scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in base a frequenza di circolazione, dislivello e alla durata dell’impiego;
– disporre l’utilizzo di una scala a pioli, sul posto di lavoro in quota, solo nel caso in cui l’uso di attrezzatture considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego o non è compatibile con le caratteristiche del sito;
– disporre l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto) e sedili di sicurezza, solo quando dalla valutazione dei rischi risulta che il lavoro può essere svolto in condizioni di sicurezza, per breve durata, e che l’impiego di attrezzature più sicure non sia compatibile con le caratteristiche del sito;
– individuare le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, in base alle attrezzature utilizzate, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute;
– nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro richieda l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, segnalare la temporanea eliminazione del dispositivo stesso ed adottare misure di sicurezza equivalenti ed efficaci;
– effettuare lavori temporanei in quota solo se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;
– vietare l’assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota;
– garantire che le opere provvisionali siano allestite con buon materiale e a regola d’arte, efficienti, proporzionate e idonee allo scopo, e provvedere alla loro verifica secondo l’Allegato XIX prima del loro reimpiego.
LAVORI IN QUOTA: CAUSE E RISCHI
Esistono tre principali cause di infortunio nei lavori in quota:
- La modalità operativa del lavoratore ed errori di procedura durante il lavoro: l’errato metodo di lavoro o comportamenti non conformi alla situazione sono altamente determinanti.
- DPI: spesso non si riesce a prevenire l’incidente per via del mancato o errato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
- Fattore ambiente: la mancanza di percorsi segnalati adeguatamente può portare il lavoratore su superfici non portanti; la mancata assunzione di misure protettive collettive/individuali non previene la caduta.
La caduta dall’alto è, chiaramente, il rischio più frequente per chi lavora in quota. Eventi accidentali, come la perdita di equilibrio, possono portare a conseguenze davvero gravi se non sono state messe in atto le necessarie misure di sicurezza.
L’effetto pendolo: collegate al rischio di caduta vi sono, però, anche altre tipologie di situazioni potenzialmente pericolose.
Ad esempio, può accadere che il lavoratore possa essere sottoposto al cosiddetto “effetto pendolo” e urtare, di conseguenza, contro il suolo, una parete o un ostacolo.
La sindrome da imbraco o sospensione inerte del corpo: una casistica che può capitare quando un lavoratore, in seguito a una caduta, rimane appeso e senza la possibilità di muoversi: una situazione che, a causa dell’imbracatura, può portare presto alla perdita di coscienza e, in mancanza di intervento, anche alla morte.
Da qui l’assoluta importanza di non svolgere mai questi determinati tipi di lavori da soli ma sempre con la presenza e il supporto degli altri colleghi.
È quindi necessario prendere in esame tutti i fattori di rischio possibili, e ove possibile prediligere sistemi di protezione collettiva a quelli individuali.
Con sistema collettivo, ad esempio i parapetti, si intende:
- Una Protezione sempre attiva
- Più persone al lavoro senza necessariamente avere avuto una formazione specifica
Per sistema individuale di protezione si intende:
- Sistema di protezione utilizzabile solo da operatori esperti, competenti e formati,
- Si attiva solo in caso di caduta.
- Il lavoratore necessiterà di DPI di III categoria (salvavita): imbracatura del corpo; connettore; cordino; assorbitore di energia; dispositivi retrattili; guide o linee vita flessibili; guide o linee vita rigide; dispositivo di ancoraggio.
L’aspetto legato alla formazione dei lavoratori in quota per la sicurezza del montaggio di ponteggi professionali, è fondamentale non solo per una valutazione efficace dei rischi ma anche per essere in grado di adottare le misure di protezione necessarie.
Un elemento da tenere in dovuta considerazione è che, per le tipologie di attività che riguardano i lavori in quota, è richiesto il corretto utilizzo dei DPI di terza categoria (per i quali formazione e addestramento sono obbligatori).
Come stabilito anche all’art.115, infatti, i lavoratori in quota sono tenuti a utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale nei casi in cui non siano state attuate misure di protezione collettiva.
Si tratta, ad esempio, di:
– assorbitori di energia;
– connettori;
– dispositivi di ancoraggio;
– cordini;
– dispositivi retrattili;
– guide o linee vita flessibili;
– guide o linee vita rigide;
– imbracature.