Il tema della sicurezza sul lavoro è certamente uno dei più importanti all’interno della nostra società, e riguarda l’insieme delle misure preventive e protettive da adottare per gestire nel modo migliore la salute, il benessere ed appunto la sicurezza dei lavoratori; il fine è quello di evitare, o quantomeno ridurre al minimo, l’esposizione dei lavoratori ai rischi legati all’attività lavorativa, cercando quindi di limitare infortuni, malattie professionali e decessi.
L’edilizia rappresenta una delle attività lavorative più pericolose al mondo, responsabile di più incidenti mortali di qualsiasi altro settore negli Stati Uniti d’America e nell’Unione Europea. Una delle cause più comuni di infortuni, mortali e non, sono le cadute, mentre altri agenti nocivi possono essere identificati in fumi, gas, vapori, polveri, oppure incidenti legati all’utilizzo dei macchinari che sono d’ausilio alle lavorazioni svolte nei cantieri.
Per questi motivi, garantire la sicurezza dei lavoratori all’interno dei cantieri edili è un elemento che riveste una grandissima importanza.
In Italia, le attività edilizie sono regolamentate dal Testo unico dell’edilizia (DPR 6 giugno 2001 n. 380) che racchiude le disposizioni legislative e regolamentari per tale ambito.
Alla legislazione italiana si affiancano le direttive europee, intese come atti legislativi vincolanti, che gli Stati membri sono tenuti a recepire nella legislazione nazionale entro i termini stabiliti.
LA DIRETTIVA MACCHINE
In questo articolo parleremo proprio di una direttiva europea, nello specifico della Direttiva Macchine.
La Direttiva Macchine (2006/42/CE) rappresenta la più importante direttiva comunitaria di prodotto concernente i cantieri edili, visto che abbraccia la maggior parte delle attrezzature utilizzate in campo edile. In Italia è stata recepita con il D.LGS 7 gennaio 2010, n.17 (“Attuazione della direttiva 2066/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”) e tale decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2010, n.41, Suppl. ordinario n.36, entrato in vigore dal 6 marzo 2010.
L’introduzione della Direttiva Macchine da parte dell’UE è volta alla libera circolazione dei prodotti all’interno dei confini dell’Unione: rappresenta, in sostanza, un insieme di regole per la produzione delle macchine, con una serie di adempimenti burocratici che andranno soddisfatti nel momento in cui una macchina verrà commercializzata ed immessa sul mercato UE. Vediamo in dettaglio questi requisiti, obbligatori per il fabbricante:
- Una macchina dovrà risultare sicura, rispettando i Requisiti Essenziali di Sicurezza.
- Dovrà essere costruita in base ad un progetto tecnico, che dovrà risultare disponibile e consultabile in caso di contestazione.
- Avrà l’obbligo di essere sempre riconoscibile, presentando sempre la targa del costruttore e la marcatura CE.
- Dovrà essere accompagnata da un manuale d’istruzioni per uso e manutenzione.
- Il fabbricante sarà obbligato a rilasciare una dichiarazione di conformità, che altro non è che un’assunzione di responsabilità da parte dello stesso.
I grandi cambiamenti commerciali e tecnologici che riguardano la nostra società attuale, con un conseguente aumento di macchinari immessi sul mercato UE provenienti da paesi al di fuori dell’Unione Europea, hanno spinto il Parlamento europeo ad emanare la Direttiva 2066/42/CE, in sostituzione della precedente direttiva 98/37/CE. La nuova direttiva include un numero maggiore di macchinari, tenendo conto di nuove categorie emerse, dell’evoluzione tecnologica e settando nuovi criteri minimi in relazione ad eventuali sanzioni e violazioni delle norme attuative della direttiva.
La Direttiva Macchine ha come fine la garanzia della sicurezza relativa alla progettazione ed alla costruzione delle macchine, andando quindi a migliorare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato europeo. L’insieme di regole contenute nella direttiva sono rivolte ai costruttori di macchine.
Il campo di applicazione della Direttiva Macchine comprende:
- Macchine.
- Attrezzature intercambiabili.
- Componenti di sicurezza.
- Accessori di sollevamento.
- Funi, cinghie e catene.
- Dispositivi mobili di trasmissione meccanica.
- Ascensori da cantiere.
- Strumenti portatili a carica esplosiva, quali pistole sparachiodi o per marchiare.
- Congegni di sollevamento per persone con velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/s, come ad esempio i montacarichi.
La Direttiva Macchina differenzia le macchine in due macro gruppi:
- Macchine che saranno certificate da Enti Terzi.
- Macchine che potranno essere autocertificate dal Produttore.
Concludiamo dicendo che anche un soggetto che fabbrica una macchina per uso personale è da considerarsi un fabbricante, e dovrà quindi assolvere a tutti gli obblighi di cui all’art. 5 del D.Lgs. 17/2010.