Per poter diventare un addetto al montaggio ed allo smontaggio di ponteggi è richiesta una formazione specifica. A stabilirlo vi sono leggi sia Nazionali che dei vari Enti Locali.
Ogni azienda di ponteggi sa che per eseguire il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi non può dotarsi di operai generici. La legge infatti prevede che per diventare addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi si ha la necessità di seguire corsi di formazione ben precisi.
Ad emanare queste leggi e decreti non è solo lo Stato italiano ma anche le singole Regioni ed i Comuni che hanno scelto di delineare meglio le linee guida sul percorso formativo necessario. Leggi precise che tutti noi dobbiamo seguire per garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro e la tutela delle persone, non solo quelle che lavorano con noi, ma anche quelle che si trovano in prossimità dei luoghi di lavoro.
DECRETO 81/2008
In particolare parliamo dell’articolo 136 che stabilisce che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza dei suoi dipendenti e della messa in sicurezza dell’intero ponteggio, nonché dell’area operativa circostante.
Il montaggio va eseguito a regola d’arte come stabilito dal Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi. Al tempo stesso questa stessa norma stabilisce che è lo stesso datore di lavoro a doversi assicurare della corretta formazione dei tecnici.
ALLEGATO XXI
All’interno dell’allegato XXI sono predisposte tutte le informazioni in merito a formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi per rendere il corso valido. Questo allegato deve essere compilato anche per i lavoratori che eseguono lavori edili su fune.
I requisiti minimi per organizzare un corso di formazione sono:
- Trovare un responsabile del progetto formativo;
- Tenuta di un registro riportante i nominativi di ogni persona che svolgerà il corso;
- Numero dei partecipanti che non deve superare le 30 persone;
- Per i corsi che prevedono parti pratiche ci dovrà essere un formatore ogni 5 partecipanti, nel caso in cui i partecipanti siano 5 o meno saranno comunque necessari due formatori;
- Ogni partecipante non potrà superare il 10% delle assenze sui corsi di formazione.
INFORMAZIONI SUL CORSO DI FORMAZIONE
Tra le varie informazioni riportate all’interno dei vari decreti troviamo l’obbligo che il corso venga svolto in orario lavorativo. Il costo deve essere sostenuto dal datore di lavoro stesso. Attenzione però, questi corsi di formazione specialistica non vanno a sostituirsi a tutti quelli obbligatori che sono previsti per tutti i tipi di lavoratori chiamati ad accedere in cantiere, ma si aggiungono ad essi. In particolare quei corsi di formazione relativi all’articolo 37 del D. Lgs. 81/2008.
Come detto ogni corso, ai fini della sua validità, deve possedere dei requisiti minimi. Ogni formatore ha la facoltà di scegliere se realizzare o meno corsi di formazione più specifici per le varie tipologie di addetti ai lavori.
PROGRAMMA E FORMATO DI UN CORSO DI FORMAZIONE NEL SETTORE DEI PONTEGGI
In questo settore il corso dovrà essere strutturato in tre moduli differenti, con una durata complessiva di 28 ore più un esame finale. Vediamo come sarà suddiviso:
- Modulo giuridico-normativo;
- Parte tecnica;
- Prova intermedia per verificare l’apprendimento;
- Modulo di pratica;
- Esame finale.
L’esame finale prevede una valutazione fornita da una commissione interna di docenti chiamati a stabilire se il candidato è idoneo o meno allo svolgimento della mansione di montatore di ponteggi. Il datore di lavoro si impegnerà poi a far seguire ai suoi operai un corso di formazione aggiuntivo ogni 4 anni per aggiornamenti circa le normative, le tecniche di montaggio-smontaggio e le innovazioni tecnologie. I corsi di aggiornamento hanno una durata minima di 4 ore.
Questo è tutto ciò che un’azienda deve fare per consentire ai suoi addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi di essere operativi.